RIPRENDONO LE NOTIFICHE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO DAL 16 OTTOBRE 2020
Finisce la tregua e ripartono cartelle e pignoramenti degli stipendi
A causa del mancato prolungamento della sospensione dei pagamenti nei confronti dell’Agente della Riscossione, dal 16 ottobre ripartono cartelle e pignoramenti, nonché i versamenti delle rate e delle azioni in corso con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tutti i pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.
Il decreto Agosto (D.L. 104/2020) aveva prorogato dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il termine del periodo di sospensione dei versamenti delle rate o dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguardava anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.
Nuove scadenze dal 16 ottobre 2020
Tutte le rate dei piani di rateizzazione sospesi dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 dovranno essere versate entro la scadenza del 30 novembre 2020, senza possibilità di ulteriore rateizzazione.
Le rate scadute dalla data del 16 ottobre 2020 non beneficiano più di alcuna sospensione, dovendo essere pagate entro il termine originario di versamento (vedere faq pubblicate al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ-DECRETI-CURA-ITALIA-RILANCIO-AGOSTO.pdf).
Ripresa delle azioni di recupero
Dal 16 ottobre 2020 a fronte del mancato o parziale pagamento di debiti scaduti, e in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà attivare nuove procedure cautelari o esecutive, rimaste sospese fino al 15 ottobre 2020.
Decorrenza delle rateazioni
Per le istanze di rateizzazione presentate dal 16 ottobre 2020, la decadenza avverrà a seguito del mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.
Per le istanze di rateazione in essere, o per quelle presentate fino al 15 ottobre 2020 è esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dal piano di rateizzazione in casa di mancato pagamento.
Rateazione fino a 120 rate mensili
Resta salva la facoltà di accedere, nel caso di gravi situazioni finanziarie, ad un piano di rateizzazione straordinario fino a 120 rate mensili, rispetto alle 72 rate mensili del piano di rateazione ordinario.
Pignoramento presso terzi
Dal 16 ottobre riprendono gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della Riscossione, prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati, sospese fino al 15 ottobre.
Strumenti di difesa del contribuente
Gli strumenti di difesa del contribuente sono la proposizione del ricorso, oppure la presentazione di un’istanza di rateazione.
La prima ipotesi può verificarsi qualora l’atto di pignoramento sia il primo documento con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Si pensi ai casi in cui l’accertamento esecutivo che costituisce il titolo originario non sia stato validamente notificato e quindi il soggetto passivo intenda denunciare tale vizio. In questa eventualità, l’ultima pronuncia delle Sezioni Unite (n. 7822/2020) ha confermato che la competenza è del giudice tributario, laddove ovviamente si controverta di tributi, anche se l’atto formalmente impugnato è l’atto di pignoramento, che di regola non appartiene alla giurisdizione delle Commissioni. Se invece si vuole eccepire un vizio che attiene alla correttezza della procedura di espropriazione (ad esempio, il pignoramento riguarda un bene indispensabile all’attività) il giudice competente è quello ordinario.
In alternativa all’azione giudiziale, il debitore può presentare domanda di rateazione; ai sensi dell’art. 19, co. 3 del D.P.R. 602/1973, se il carico è stato già oggetto di un precedente piano di rientro decaduto, la richiesta di una nuova rateazione è subordinata all’integrale versamento delle rate già scadute. La domanda potrà essere trasmessa anche a fronte di cartelle o avvisi esecutivi scaduti da tempo, purché mai rateizzati prima. Per le domande di dilazione presentate a partire dal 16 ottobre la condizione di decadenza dal piano torna ad essere quella ordinaria di cinque rate non pagate.
Rate di piani di dilazione in corso
E’ bene sottolineare che il decreto Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Per cui il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020, senza che siano previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all’art. 3, co. 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020. In caso di versamento effettuato oltre tale termine, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
E’ possibile utilizzare i bollettini contenuti nella comunicazione delle somme dovute, anche se il versamento viene effettuato in date diverse rispetto a quelle originarie.
Per quanto riguarda, invece, il mancato pagamento entro i relativi termini di rate della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e Stralcio” in scadenza nell’anno 2019 che ha comportato la decadenza dalla misura agevolativa, è possibile richiedere domanda di rateizzazione per le somme dovute, fatto salvo, nel caso di rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, il pagamento in unica soluzione delle rate scadute del precedente piano di pagamento.
9 milioni di cartelle da notificare in sei mesi
Con la ripresa delle attività di riscossione, verranno notificate nei prossimi sei mesi, quasi nove milioni di cartelle esattoriali, a partire dal 16 ottobre per quelle lavorate da marzo a ottobre 2020, mentre per quelle successive si arriverà a Pasqua 2021.
12/10/2020